Risposta

Buongiorno, se è stato scelto un modello di amministrazione congiunta, ai sensi dell’art. 2258 del Codice Civile, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Si può però prevedere all’interno dello Statuto (con relativa delibera assembleare), che per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza: questa è determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

Infine attenzione al fatto che, nei casi previsti sopra, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (articolo 700 del Codice di Procedura Civile).
 

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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