Ottenere un diritto di esclusiva per un programma per elaboratore rappresenta una deroga all'articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm), per cui occorre che l'idea oggetto della domanda di brevetto sia provvista di requisiti determinati, oltre ad essere in grado di produrre un effetto tecnico associato alla propria applicazione.
Prima di procedere al deposito della domanda di brevetto è consigliabile eseguire delle verifiche di brevettabilità, quindi di sussistenza di novità (art. 46 CPI) e di altezza inventiva (art. 48), oltreché di libera attuazione negli ambiti geografici di proprio interesse.