Premessa
Ogni idea è invenzione quando è la soluzione chiaramente definita di un problema tecnico e così va descritta in una domanda di brevetto. Prima di decidere se tale invenzione sia provvista dei requisiti di brevettabilità, vale a dire novità e non ovvietà per un esperto del ramo, occorre verificare la sussistenza di tali requisiti attraverso una ricerca di anteriorità. Tale ricerca ha lo scopo di ricercare documentazione che sia quanto più vicina alla materia dell'invenzione. Naturalmente, ogni documento ritenuto apparentemente vicino all'invenzione andrà studiato accuratamente per capire se, da solo o insieme agli altri riscontrati, rende l'idea priva di novità o ovvia per un esperto del ramo che saperebbe come combinare le informazioni riscontrate nei documenti anteriori per replicare l'invenzione. In merito ai requisiti di novità ed non ovvietà si suggerisce di fare riferimento al Codice della Proprietà Industriale (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf) artt. 45, 47 e 48.
D'altra parte, è bene considerare anche di che tipo di servizi si tratti. Infatti, sempre nell'art. 45, sono elencati una serie di argomenti che non sono brevettabili di per sè.
Una volta verificata la brevettabilità dell'invenzione, allora si può procedere.
Si può decidere di coinvolgere delle persone esperte del ramo insieme alle quali perfezionare l'invenzione o cercare dei finanziatori. In entrambi i casi occorre procedere con cautela per evitare di perdere la novità del trovato, che si perde con la divulgazioni a terzi esperti del ramo.
In tal caso, può essere utile sottoporre ai terzi la firma di un accordo di segretezza.