L’amministratore, inteso come Amministratore unico, non può essere contemporaneamente lavoratore subordinato presso la medesima Società. Ciò per la carenza del requisito della subordinazione (art. 2094 c.c.), elemento essenziale per la figura del lavoratore subordinato. Se l’amministratore fosse anche dipendente, si troverebbe alle dipendenze di sé stesso.
Per quanto riguarda, invece, il compenso per l’attività di amministratore, si ricorda che ai sensi degli artt. 2479, 2479 bis e 2389 del c.c., la decisione per tale assegnazione, spetta esclusivamente ai soci della Società e non all’amministratore. (Nulla rileva che le due posizioni possano essere rivestite dalla medesima persona). Ad ogni modo, per la quantificazione del costo a carico della Società, occorre conoscere altri elementi che il lettore non specifica.
Ha altra copertura previdenziale, oltre a quella obbligatoria della gestione separata prevista per gli amministratori? Ha altri redditi? In mancanza di tali dati, si può elaborare un conteggio che presuma che l’amministratore abbia solo come reddito quello derivante dal compenso e che sia iscritto alla gestione separata Inps senza altra copertura previdenziale. Inoltre, si vuole supporre (il lettore non chiarisce) che € 1.000 netti siano mensili, e pertanto corrispondano a € 12.000 annui. Tenuto conto delle aliquote fiscali e contributive del 2018, e senza alcuna considerazione del c.d. bonus Renzi, il costo annuale per la Società ammonta, circa, a € 21.000