In Italia il software (e quindi anche le app) viene assimilato alle opere dell'ingegno e gode della tutela accordata dalla Legge sul diritto d'autore. Un programma per elaboratore è tutelato dal diritto d’autore quando “ ha il requisito della creatività, cioè quando apporta innovazione ed esprime soluzioni originali rispetto al passato” e di un minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e variazioni di software precedenti. La protezione che la legge offre non comprende le funzioni e gli algoritmi mentre tutela il codice sorgente, il codice oggetto e i lavori preparatori. Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale tenuto dalla SIAE, oppure depositato come opera inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. Si consiglia di inserire nel contratto di sviluppo software una clausola che affermi in modo espresso in capo a chi spetta la titolarità dello stesso e una clausola di riservatezza che vincoli il programmatore a non divulgare e non utilizzare per scopi illeciti le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.
Idea di una nuova app ma non si sa programmarla e ci si deve affidare a programmatori? Nel dirla per realizzarla puó essere rubata? Anche con contratto, il programmatore potrebbe crearla prima dell'ideatore con un prestanome. Come tutelarsi?
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- E possibile registrare una società, costituita nel 2022, come start up innovativa in quanto ha acquisito nel 2022 dal suo autore un software che opera on line, registrando il software alla SIAE? Oppure bisogna registrare il brevetto?Risposta
Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
- Salve siamo un'associazione di promozione sociale e tra le nostre attività ci occupiamo anche di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo sviluppato un progetto /protocollo (se così si puo' definire) innovativo. come potrei registrarlo?Risposta
Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
- Buongiorno. Siamo una srl costituita nell'ottobre del 2020. Avendo acquisito un brevetto (tecnologia per App e per televisione) siamo ancora in tempo (modificando opportunamente l'oggetto sociale) per chiedere l'iscrizione come Startup innovativa?Risposta
Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: