Risposta
In Italia il software (e quindi anche le app) viene assimilato alle opere dell'ingegno e gode della tutela accordata dalla Legge sul diritto d'autore. Un programma per elaboratore è tutelato dal diritto d’autore quando “ ha il requisito della creatività, cioè quando apporta innovazione ed esprime soluzioni originali rispetto al passato” e di un minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e variazioni di software precedenti. La protezione che la legge offre non comprende le funzioni e gli algoritmi mentre tutela il codice sorgente, il codice oggetto e i lavori preparatori. Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale tenuto dalla SIAE, oppure depositato come opera inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. Si consiglia di inserire nel contratto di sviluppo software una clausola che affermi in modo espresso in capo a chi spetta la titolarità dello stesso e una clausola di riservatezza che vincoli il programmatore a non divulgare e non utilizzare per scopi illeciti le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.




