Nel caso in cui il legale Rappresentante assuma il Ruolo di RSPP è tenuto a frequentare un corso di formazione realizzato conformemente a quanto indicato nell'accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 pubblicato in G.U il giorno 11/1/2012, i corsi sono suddivisi in macrocategorie di rischio associate all'attività svolta dall'Azienda (individuabile in base al codice ATECO), chiaramente aver frequentato un corso per livello di rischio più elevato abilita anche per le classi di rischio inferiori mentre l'equivalenza opposta non è consentita.
Questa tipologia di corsi è applicabile solo ai Legali Rappresentanti che intendono assumere anche il ruolo di RSPP quindi la "certificazione" viene meno quando il soggetto formato non ricopre più il ruolo di L.R..
Va altresì precisato che questi RSPP sono soggetti all'obbligo di aggiornamento quinquennale (la durata è sempre funzione del livello di rischio), se gli aggiornamenti non vengono effettuati allo scadere del quinto anno il titolo è da ritenersi non più valido.
Nel caso di RSPP diversi dai L.R. la formazione è molto più articolata ed è suddivisa in 3 moduli; il modulo A e C sono comuni a tutti mentre il modulo B è realizzato per macro settori (anch'essi organizzati in base ai codici ATECO); in questo caso la "certificazione" è valida solo per il macro-settore per il quale è stato organizzato il corso (analogamente se si è seguito un modulo B multi settore allora la "certificazione" varrà per tutti i macro-settori indicati).
Anche in questo caso vi è un obbligo di aggiornamento quinquennale al quale si aggiunge, al termine del quinquennio, l'obbligo di ripetizione del modulo B.
Se i corsi sono realizzati in accordo con le disposizioni normative non esistono vincoli territoriali (nazionali) di validità