In caso di costituzione di una nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare IMMEDIATAMENTE la valutazione dei rischi, vengono concessi 90 giorni dalla data di inizio della propria attività per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il DVR deve contenere almeno:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione precedentemente citata;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del DVR deve altresi' rispettare, se pertinenti, le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi inerenti i luoghi di lavoro, sull'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali, sui cantieri temporanei o mobili, sulla segnaletica di sicurezza, sulla movimentazione manuale dei carichi, sulle attrezzature munite di videoterminali, sugli agenti fisici, chimici e biologici e sulle atmosfere esplosive (D.lgs 81/2008, Titoli dal II all'XI)