Gli obblighi in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro scattano dal momento in cui in Azienda vi sia almeno una persona qualificabile quale LAVORATORE, per meglio capire la situazione si riporta uno stralcio della definizione presente nel D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza”
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; omissis; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Stante la definizione da lei indicata nel quesito si configura la necessità di adeguarsi alle disposizioni normative riportate nel Decreto che sono poi differenti a seconda della tipologia di lavorazioni effettuate e dei rischi effettivamente presenti (il tutto dalla data di "assunzione" del primo "lavoratore").
In campo ambientale poi è esclusivamente la tipologia di lavorazioni che detta gli obblighi e non la forma societaria.