Le nuove forme societarie

LE NUOVE FORME SOCIETARIE

Nella prima parte del 2012 la legislazione ha prodotto una notevole rivoluzione nel campo della società a responsabilità limitata introducendo la nuova S.R.L.S. (società a responsabilità limitata semplificata), la nuova S.R.L.C.R. (società a responsabilità limitata a capitale ridotto) e sono in cantiere novità quali la iS.R.L.  (dove la “i” sta per innovazione). Per non generare confusione le approfondiremo singolarmente.

Indice:

Può essere costituita dal 29/08/2012 ed è indirizzata a permettere ai giovani la realizzazione di uno strumento imprenditoriale senza doversi fare carico di capitale, costi notarili e imposta di bollo. Il nuovo art. 2463 bis del Codice Civile dispone che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni.

Quindi impediscono la costituzione di una S.R.L.S. sia il fatto che all’atto costitutivo partecipi un qualsiasi soggetto diverso dalle persone fisiche, sia il fatto che una delle persone fisiche abbia già compiuto il trentacinquesimo anno di età. È inoltre nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche oppure a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni.

La S.R.L.S. deve essere costituita con atto pubblico notarile secondo un modello di statuto standard, e quanto ai costi di costituzione è prescritto che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese siano esenti da imposta di bollo, di segreteria e che non siano dovuti onorari notarili: restano quindi da pagare l’imposta di registro di 168 Euro, i diritti camerali (in media 200 €) e i tributi per l’apertura della partita IVA.

Gli amministratori devono essere soci e l’ammontare del capitale sociale (da versare in denaro e per intero nelle mani degli amministratori all’atto della costituzione) deve essere pari almeno a 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 Euro. Se la società aumenta il suo capitale sociale al di sopra dei 9.999,99 Euro dovrà trasformarsi in un’ordinaria S.R.L.

S.R.L.C.R.

Con il DL Sviluppo (convertito in Legge 134/2012) il legislatore ha varato la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che si differenzia dalla S.R.L.S. per alcune caratteristiche.

Innanzitutto la S.R.L.C.R. non deve avere un atto costitutivo standard lasciando quindi ogni libertà di opzione consentita per le normali S.R.L., tra cui ad esempio la possibilità di avere quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai conferimenti, di attribuire ai soci particolari diritti di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale, di convenire cause di recesso convenzionale, di pattuire cause di esclusione, di prevedere forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione, forme facoltative di controllo, un maggior termine per l’approvazione del bilancio, quorum assembleari diversi da quelli previsti dalla legge ecc... Il contraltare di tale libertà è che la S.R.L.C.R. non fruisce dei benefici a livello di costi in quanto devono essere applicati gli onorari notarili, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria secondo gli ordinari criteri.

Inoltre la S.R.L.C.R. è amministrata da persone fisiche che possono anche non essere socie della società.

Quello che accomuna la S.R.L.S. e la S.R.L.C.R. è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale sociale tra 1 e 9.999,99 Euro da versare solo in denaro e per intero nelle mani degli amministratori all’atto della costituzione della società. 

Non ci sono limiti di età per le S.R.L.C.R. che possono essere costituite a prescindere dall’età dei soci (sia under che over 35).

Riepilogando, si riassumono nella seguente tabella le differenze tra S.R.L. ordinaria, S.R.L.S. e S.R.L.C.R.:

 

S.R.L. ORDINARIA

S.R.L.S.

S.R.L.C.R.

Dove è disciplinata

Codice Civile Art. 2463

Codice Civile Art. 2463 bis

DL Sviluppo Art. 44

Chi la può costituire

Persona fisica o soggetto diverso da persona fisica

Solo da persone fisiche con 35 anni non compiuti

Persone fisiche

Atto costitutivo

Atto pubblico

Atto pubblico standard

Atto pubblico

Amministratori

Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche

Uno o più soci

Solo persone fisiche, anche non soci

Capitale sociale

Minimo 10.000€

- in denaro o in natura

- versamento in banca di almeno il 25%

Da 1 a 9.999,99 €

- solo in denaro

- versato per intero nelle mani degli amministratori

Da 1 a 9.999,99 €

- solo in denaro

- versato per intero nelle mani degli amministratori

Cessione delle quote

Libera

Ammessa solo verso persone fisiche di età inferiore ai 35 anni

Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche

Cosa succede al compimento del 35° anno di età di un socio

Nulla

O il socio esce dalla società o la società si scioglie o la società si trasforma in S.R.L.o S.R.L.C.R.

Nulla

iS.R.L.

Il 4 ottobre sono state approvate nuove misure per l’attuazione delle semplificazioni, tra cui il provvedimento finalizzato alla nascita della iS.R.L.: una società semplificata che potrà adottare uno statuto standard e costituirsi online con una comunicazione direttamente alla Camera di Commercio.
 

Aggiornamento 01/10/2012