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Buongiorno, siamo un agenzia che sviluppa siti e altri servizi web. Stiamo progettando una piattaforma proprietaria innovativa attraverso la quale potremmo diventare start up. In termini di bilancio e agevolazioni, conviene separare le due attività?

Sent on Thursday - 25 July 2019
Risposta

Buongiorno, premesso che per valutare se fare uno spin-off o se mantenere una unica società, bisogna effettuare un calcolo con i documenti contabili, fiscali e societari alla mano per valutarne la convenienza sia sotto il profilo civilistico che fiscale, esistono diverse tipologie di agevolazioni conseguenti al riconoscimento della forma come startup innovative. Queste riguardano: 

  • una importante riduzione degli oneri di avvio dell'attività;
  • deroghe al diritto societario;
  • deroghe al diritto fallimentare e alla disciplina generale della gestione della crisi;
  • particolari norme sulla raccolta di capitali di rischio;
  • visti di ingresso in favore degli stranieri;
  • agevolazioni in materia di lavoro;
  • agevolazioni fiscali.

Nel dettaglio:

Riduzione degli oneri per l'avvio

Le start up innovative sono esonerati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dal pagamento:

  • dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese;
  • del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 26 co. 8 D.L. n. 179/2012).

Deroghe al diritto societario

Al fine di agevolare lo sviluppo della start up innovativa, è stata prevista una serie di deroghe alla disciplina societaria, alcune di carattere generale, altre riservate esclusivamente alla start up innovativa costituita in forma di Srl.

1) Deroghe valevoli per tutte le start up innovative

Le deroghe alle norme di diritto societario valevoli per tutte le start up innovative, a prescindere quindi dalla veste giuridica assunta, riguardano la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale (art. 26 co. 1 del D.L. n. 179/2012), per cui:

  • in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo(in luogo del primo, così come previsto, per la spa, dall'art. 2446 co. 2 c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-bis co. 4 c.c.);
  • in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come previsto, per la spa, dall'art. 2447c.c., e, per la srl, dall'art. 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo, non operando, fino ad allora, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

2) Deroghe valevoli per le start up innovative costituite in forma di srl

In caso di start up innovative costituite in forma di srl, alla disciplina ordinaria vengono previste le seguenti deroghe:

  • l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie (art. 26 co. 2 D.L. n. 179/2012, in deroga all'art. 2468 co. 2 e 3c.c.);
  • l'atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26 co. 3 D.L. n. 179/2012, in deroga all'art. 2479 co. 5 c.c.);
  • le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 26 co. 5 D.L. n. 179/2012, in deroga all'art. 2468 co. 1 c.c.);
  • l'atto costitutivo può prevedere che, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479e 2479-bis c.c. (art. 26, co. 7, D.L. n. 179/2012).

Deroghe al diritto fallimentare e alla disciplina generale della gestione della crisi

La start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 3/2012, ovvero alla disciplina relativa ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (art. 31 co. 1 del D.L. n. 79/2012).

È esclusa, pertanto, la sua soggezione alle procedure concorsuali del fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, di cui al RD 267/42.

Raccolta di capitali di rischio

Viene introdotta la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative, che opera tramite una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di tali società (art. 1, comma 5-novies e art. 50-quinquies TUF, introdotti dall'art. 30 D.L. n. 179/2012; Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on-line, n. 18592 del 26.6.2013).

La nuova disciplina, e così anche il Regolamento, riguardano soltanto il cd. equity crowdfunding, cioè le operazioni finalizzate alla raccolta di capitale di rischio, con esclusione di ogni altra tipologia di crowdfunding diversa dall'equity (come per esempio il cd. crowdfunding reward-based, che consiste nella dazione di una somma di denaro a fronte del riconoscimento di omaggi o vantaggi diversi dal denaro).

Visti di ingresso in favore degli stranieri

Nell'ambito di un'azione tesa ad attrarre gli investimenti esteri, sono stati introdotti meccanismi burocratici più snelli per la concessione di visti per lavoro autonomo ai talenti stranieri dei Paesi extra-UE interessati ad avviare una start up innovativa nel nostro Paese (Progetto Italia Startup Visa, le cui Linee Guida sono reperibili online sul sito del Ministero degli Esteri).

In tal senso, è stata introdotta una nuova categoria di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, per i “cittadini stranieri per la costituzione di imprese ‘start up innovative' e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa” (art. 3D.P.C.M. 25.11.2013, cd. Decreto Flussi 2013).

Sulla stessa linea di apertura, è stata prevista l'individuazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno che siano connesse con tali società (art. 5 co. 7 D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014).

Agevolazioni in materia di lavoro

Le agevolazioni in materia di rapporti di lavoro trovano applicazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di costituzione di una start up innovativa (art. 28 D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017).

In particolare, vengono introdotte delle misure immediatamente applicabili, quali:

  • l'esenzione dal contributo addizionale Aspi (per le assunzioni non a tempo indeterminato) pari all'1,4% del reddito imponibile;
  • il riconoscimento di un credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato;
  • la non assoggettabilità fiscale e contributiva dei redditi del lavoratore (o dei percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente) provenienti dall'attribuzione da parte datoriale di strumenti finanziari, stock options e work for equity.

Dall'altro, viene previsto, in capo alla contrattazione collettiva, il potere di:

  • rideterminare i minimi tabellari in maniera funzionale alla promozione dell'avvio delle start up innovative;
  • introdurre disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni in favore delle start up innovative sono le seguenti:

  • non applicazione della disciplina sulle società di comodo ed “in perdita sistematica”. La start up innovativa, per il periodo in cui mantiene i requisiti, non deve effettuare il test di operatività (art. 26 co. 4 D.L. n. 179/2012);
  • possibilità di compensare il credito IVA senza obbligo di visto o garanzia (art. 10 co. 7 bis del D.L. n. 78/2009);
  • possibilità di fruire di sgravi su assunzioni di personale altamente qualificato ( art. 27 bisD.L. n. 179/2012);
  • regime fiscale e contributivo vantaggioso applicabile agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (cd. work for equity), e, in particolare, per incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start up innovative e degli incubatori certificati, e favorire l'acquisizione di opere o servizi qualificati;
  • possibilità di cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%;
  • concessione di detrazioni o di deduzioni sull'ammontare degli investimenti effettuati, secondo le modalità attuative e disciplinate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. 30.1.2014, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in G.U. n. 66 del 20.3.2014). Tali agevolazioni sono state stabilizzate e significativamente potenziate con la Legge di Bilancio 2017 che prevede a decorrere dal 2017, come modificate dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 218): (i) per le persone fisiche una detrazione IRPEF pari al 40% dell'investimento fino ad un massimo di 1 milione di Euro (fino al 2018 la detrazione era pari al 30% dell'investimento); e (ii) per le persone giuridiche una deduzione dall'imponibile IRES del 40% dell'investimento, fino ad un massimo di 1,8 milioni di Euro per ciascun periodo di imposta (fino al 2016 la deduzione era pari al 30% dell'investimento). Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start- up innovative a vocazione sociale/del settore energetica. La Legge di Bilancio 2019 prevede inoltre che in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start up innovative che nel caso di investimenti indiretti, per il tramite di società che investono prevalentemente in start up innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni (in precedenza erano due) (art. 29 del D.L. 179/2012).;

  • esclusione della tassazione del 50% dei redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale (i.e. “Patent box”, v. art. 1, commi 37 – 45, della Legge di stabilità 2015);

In conclusione, la valutazione della scissione delle attività alla luce di agevolazioni e bilanci, come richiesto, deve essere fatta verificando le determinate condizioni endogene ed esogene delle diverse realtà e affiancandosi ai giusti professionisti.

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