Risposta
L'art. 69 del Codice della Proprietà Industriale dispone che l'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi. Con il termine attuazione si intende la fabbricazione e vendita in Italia o l'importazione e vendita in Italia di oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea e/o in uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Così, se il richiedente (o i suoi licenziatari) non abbiano provveduto a fabbricare o importare da tali Stati l'oggetto del brevetto e a metterlo così in circolazione nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, è possibile la concessione di una licenza obbligatoria o, nel caso di persistente mancata attuazione, la decadenza del brevetto. La ricerca di anteriorità è solo una tappa del processo di brevettazione (di un'invenzione o modello di utilità). E' necessario verificare anche la sussistenza di tutte le caratteristiche richieste dalla legge per la brevettazione vale a dire novità, capacità inventiva, industrialità e liceità. Per ulteriori informazioni è possibile prendere appuntamento con Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER, un servizio gratuito di informazione e orientamento su questi temi, compilando il form a questo link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale




