L’incompatibilità della figura dell’amministratore unico con quella contestuale del lavoro subordinato, presso la medesima società, è già stato trattato. Vedi:
E’ possibile la stipula del contratto di lavoro subordinato solo successivamente alle dimissioni dalla carica di amministratore unico, ai sensi dell’art. 2385 c.c., del lettore, e alla nomina del nuovo. Va da sé che la decisione dell’assunzione spetta al “nuovo” amministratore unico.