Risposta

Il Contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa (co.co.co) è disciplinato dall’art. 409 c.p.c. e dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.

In particolare quest’ultimo prevede che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. (…)

Tale disposizione non viene applicata con riferimento (e quindi sono considerati rapporti di co.co.co):

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; 

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002; 

d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 

d-ter) (…)

Pertanto, al di fuori delle suddette fattispecie, al lavoro che viene prestato a favore della società, viene applicata la normativa del lavoro dipendente.

Qualora l’attività venga svolta in ossequio all’art. 2222 c.c., ossia quando il lavoratore compie un’opera o un servizio richiesto dal committente (in questo caso la Società) con il lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, è possibile essere considerati lavoratori autonomi. 

Se la suddetta attività di lavoro autonomo viene svolta abitualmente, sarà necessario comunicare all’agenzia delle entrate tale esercizio di attività e richiedere la partita iva (oltre ad eventuali ulteriori adempimenti amministrativi).

Se invece, viene svolta occasionalmente, la Società dovrà comunicare preventivamente tale prestazione all’Ispettorato del lavoro.

 

Risposta del consulente del lavoro
Wed, 11/20/2024 - 14:28

Sono un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri, senza partita iva individuale, socio unico, amministratore e legale rappresentante di una srl. Sono tenuto al versamento dei contributi sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti?

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Risposta del consulente del lavoro
Wed, 10/09/2024 - 13:27

Sono dovuti contributi INPS su utili prelevatati?-Dipendente part time a 32 ore contratto commerciale-Socio e amministratore SRL (compenso gestione separata pari a 12'000 con 3000 di TFM)-Utili prelevati nel 2023 (bilancio 2022) pari a Euro 55'000.

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Risposta del consulente del lavoro
Mon, 07/29/2024 - 16:32

DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?

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