Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il deposito della domanda di brevetto, al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di opzione entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. L'omessa comunicazione costituisce un illecito e potrebbe essere considerata idonea a integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
Si propende per un obbligo, in capo al dipendente, di comunicazione al datore del semplice avvenuto deposito dell’invenzione, in modo da poter individuare il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di opzione.