L’elemento fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore (che contestualmente è anche socio) al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tra i poteri dei soci c’è anche quello di nomina degli amministratori. L’art. 2479bis c.c. prevede (…) Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea (…) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (…). Si sottolinea che è l’organo amministrativo, nominato dai soci, ad esercitare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Società) nei confronti dei lavoratori subordinati (che potrebbero essere i medesimi soci che l’hanno nominato)
Pertanto, il socio candidato al rapporto di lavoro subordinato, possedendo una quota di partecipazione inferiore al 50% del capitale sociale, nella fattispecie il 49%, NON ha i suddetti poteri per far sì che l’assemblea (che nomina gli amministratori) sia regolarmente costituita, e poter deliberare qualora si possedesse la maggioranza assoluta.
Conseguentemente il socio può anche rivestire la figura del lavoratore subordinato restando egli assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Società).
L’amministratore della Società, ha l’obbligo di iscrizione presso l’Inps – gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 335/95, dal momento in cui percepisca uno specifico compenso per la sua attività, appunto, di amministratore.