Buongiorno,
ai sensi del Decreto 7 Maggio 2019 (“Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”), le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
I versamenti a fondo perduto sono somme che i soci versano senza alcun vincolo di utilizzazione specifica; pertanto, la società può utilizzarli liberamente.
Detti versamenti sono caratterizzati per l’impossibilità di essere restituiti.
Tuttavia questa fattispecie si configura come non soggetta a detrazione poiché le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).
In conclusione le agevolazioni non si applicano sui finanziamenti soci.