la tutela dei prodotti è tipicamente ottenibile attraverso il brevetto per invenzione industriale, soprattutto quando si tratta di un prodotto che può essere ottenuto attraverso l'applicazione di un procedimento. Apparentemente questo è il caso dei prodotti alimentari, nel caso poi in cui come viene detto la cosa fosse nuova allora ci dovremmo essere. Il problema è che la sussistenza di novità e l'altezza inventiva per la valutazione della brevettabilità del trovato a volte passano in secondo piano di fronte alla industrialità (costanza di risultato all'applicazione degl'insegnamenti dell'invenzione) e, ancora più a monte, di fronte alla capacità d'interpretare l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico.
Di certo questo è il caso di procedimenti innovativi per produre prodotti nuovi o conosciuti, che producano risparmi di tempo e, quindi, risorse economiche o di quantitativi di ingredienti.
Appare chiaro che la materia va studiata adeguatamente prima di optare per tentare di ottenere un brevetto.
La materia si presta anche a considerazioni sulla tutela della forma estetica del prodotto (modello) e dell'eventuale denominazione dello stesso. Ma di certo non è disgiunta dalla considerazione di chi sia il produttore (l'ideatore o un terzo) per le implicazioni di natura economica che impattano diversamente sull'investimento.