Nel caso della brevettazione del software la discriminante è sempre il riscontro di un effetto tecnico che accompagni l'attuazione della idea di software. Si tenga presente che l'art. 45 del CPI (Codice della Proprietà Industriale - http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) esclude la brevettabilità di:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
considerati in quanto tali.
D'altra parte, anche nell'ipotesi che non ricorra la brevettabilità della tecnica di reclutamento, è possibile che per poterla implementare sia necessario ricorrere ad espedienti tecnici brevettabili, brevettando i quali ci si mette comunque al riparo dalla copia della tecnica stessa nel suo complesso.