Risposta
La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto ministeriale 23 giugno 2012 n. 138 in materia di Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (G.U. n. 189 del 14/08/2012), ed è disciplinata dall’art. 2463bis c.c.
Tale tipo di società è una società di capitali a tutti gli effetti. Come tale può essere amministrata da un solo socio o da più persone (anche non soci). Per l’attività prestata, l’assemblea dei soci (o dell’unico socio) può deliberare un compenso. L’entità del compenso rimane nella sfera di competenza dell’assemblea dei soci. Tuttavia si ritiene opportuno considerare l’ordinanza n. 25572 depositata il 14/11/2013, della Corte di Cassazione, sezione tributaria, in materia di sindacabilità e deducibilità dei compensi dell’amministratore unico. Tale ordinanza ha statuito che si configura elusione fiscale nel caso di erogazione di un compenso troppo elevato all’amministratore unico, ed è riconosciuta all’agenzia delle entrate la facoltà di sindacare l’importo del compenso corrisposto dalla società all’amministratore, qualora appaia sproporzionato, a nulla rilevando le deliberazioni sociali.
Per quanto riguarda l’iscrizione all’Inps, gestione separata, dell’amministratore, si conferma tale obbligo, ancorché il socio/amministratore sia già iscritto alla gestione commercianti.
Ciò, in forza dell’art. 12, co. 11del D.L. 31/05/2010 n.78, conv. con modif. dalla legge 30/07/2010 n. 122 (in SO N. 174, relativo alla G.U. 30/07/2010 n.176). Non solo. La sentenza n. 15/2012 della Corte Costituzionale ha sancito definitivamente la legittimità della norma che prevede l’obbligo della doppia iscrizione all’Inps del socio amministratore.
Anche per quanto riguarda l’assicurazione presso l’Inail, si conferma l’obbligatorietà di tale denuncia. L’Inail, con la Nota n. 1501 del 27/02/2015, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito la sussistenza dell’obbligo assicurativo anche per il socio amministratore unico, qualora l’attività svolta risulti necessaria al perseguimento dello scopo sociale.





