Risposta

Il Decreto legge n. 179/2012 all’art. 25 c.2 precisa che per “Start innovativa” deve intendersi la “società di capitali costituita anche in forma cooperativa di diritto italiano ovvero una societas europea residente in Italia ai sensi dell’Art. 73 del D.P.R. 917/86 le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.

Il legislatore esclude quindi le società di persone  (e quindi anche la s.n.c.) dalla disciplina delle Start up innovative.

Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

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Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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