Risposta
L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che non sono brevettabili invenzioni aventi ad oggetto, tra l’altro, “i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale”. Si potrebbe in linea teorica invece ricorrere alla tutela offerta dall'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale secondo il quale "1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Per quanto riguarda invece la tutela offerta del diritto d’autore, in astratto possibile, si deve tener presente che la recente giurisprudenza ha stabilito che un metodo didattico non possa costituire di per sé oggetto di diritto d’autore, posto che la legge sul diritto d’autore riconosce e tutela le opere dell’ingegno non in quanto tali ma esclusivamente nelle particolari forme in cui esse vengono manifestate.




