Risposta
I tre requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono: la novità, l’originalità (attività inventiva) e l’industrialità. Un’invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Un’invenzione ha un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. Il concorrente potrebbe essere titolare di un brevetto per modello di utilità (che però riguarda solo prodotti e non procedimenti). Secondo l’art. 82 del Codice della proprietà industriale “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.” Sarebbe opportuno procedere a una verifica sulla sussistenza effettiva del brevetto magari con l'assistenza di un consulente in Proprietà industriale iscritto all'Albo https://www.ordine-brevetti.it/




