Un metodo didattico non può essere in sé brevettato. L'art. 45 del Codice della proprietà industriale dispone che non sono considerati invenzioni (e quindi non possono essere brevettati) "i metodi per attività intellettuali". E' possibile, a certe condizioni, tutelare il proprio metodo di insegnamento attraverso il diritto d'autore.
Il diritto d’autore non protegge le idee ed i concetti, ma solo la loro espressione formale in un’opera. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa ed esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22/04/1941, assumendo la forma di un’opera immediatamente percepibile ai sensi. Può invece essere oggetto di tutela il materiale didattico fornito.
Per approfondimenti è possibile fissare un incontro con L’Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER al link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale