Risposta
L’art. 82 del Codice della proprietà industriale stabilisce che “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.” Si dice che i modelli di utilità proteggono "piccole invenzioni" che possono essere meno inventive rispetto a ciò che può essere protetto da brevetto. Un modello di utilità conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva identico a quello garantito da un brevetto, anche se la durata della protezione è più breve (in Italia, la durata è di 10 anni). I modelli di utilità non esistono in tutti i paesi. I requisiti per la tutela come modello di utilità prevedono che il trovato sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Per valutare se nel caso concreto esistono i presupposti per la brevettazione come modello di utilità si consiglia di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale https://www.ordine-brevetti.it/




