Il caso prospettato è un tipico caso di trasferimento tecnologico.
Nel caso dei brevetti quel che si deve considerare è la sussitenza dei requisiti di brevettabilità, definiti dal codice della proprietà industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm) ( CPI Artt. 45-81). Novità ed altezza inventiva devono essere riscontrati alla data di deposito della domanda di brevetto per il settore tecnologico dell'invenzione. Questa è la condizione più stringente. Quando l'altezza inventiva è carente allora si può valutare un'altra forma di brevetto, per il modello di utilità (CPI Artt. 82-86).