Secondo l’art. 46 del Codice della proprietà industriale un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito: 1) da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo; 2) dal contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico. Questo non esclude la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. A questo si aggiunge la necessità che sia presente anche il requisito dell’attività inventiva. Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. In caso contrario è possibile prendere in considerazione la possibilità di depositare una domanda per brevetto per modello di utilità. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-modello-di-utilita
Buonasera io ho apportato una modifica ad un'oggetto già esistente e vorrei fare domanda di brevetto per miglioria...come devo procedere?cordiali saluti e grazie in anticipo
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
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Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: