Risposta
L’art. 45 del Codice della proprietà industriale indica, in maniera negativa, cosa non può essere considerato come invenzione e quindi non è brevettabile. Tra i diversi esempi ci sono anche i “piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore (software)”. La brevettabilità di metodi commerciali è in linea di massima esclusa nell’ordinamento europeo. Secondo la giurisprudenza dell’European Patent Office, infatti, i metodi commerciali sono brevettabili solo quando sono implementati attraverso mezzi tecnici, come avviene per esempio quando un metodo è implementato attraverso un computer. Anche in questi casi, tuttavia, ai fini della brevettazione si richiede che il contributo innovativo del metodo abbia un «carattere tecnico», il che si ritiene escluso per i metodi computerizzati il cui contributo innovativo riguardi un’attività economica. Più precisamente, un metodo eseguito con mezzi tecnici computerizzati (technical means) deve produrre un «effetto tecnico ulteriore» che può consistere in un’attività, purché l’attività eseguita tramite il sistema abbia essa stessa natura tecnica.




