Risposta
Lo strumento di tutela più efficace è la brevettazione. Nel caso delle app però va ricordato che secondo l'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale non sono considerate invenzioni - tra le altre - "i programmi per elaboratore" nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto abbia ad oggetto il software in quanto tale. Se invece il software presenti un carattere "tecnico" - ovvero risolva un problema tecnico che vada oltre la normale interazione programma-computer allora è brevettabile. Esiste la possibilità di firmare con possibili partner, sviluppatori e terzi in generale un patto di riservatezza e non concorrenza, che offre però una tutela molto minore. Può consultare al riguardo il modello di Accordo di riservatezza commentato messo a punto da ASTER, scaricabile dal sito.




