Risposta
Le nuove varietà vegetali sono tutelabili: a) con brevetto ai sensi dell'art. 81 quater del Codice della proprietà industriale, il quale dispone che "Un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici secondo le modalità previste dall'articolo 170 bis, comma 6" oppure attraverso la privativa per nuova varietà vegetale prevista dall'art. 100 e seguenti del Codice della proprietà industriale . In particolare l'art. 102 fissa i requisiti necessari per la tutela. Si tratta di differenti forme di tutela che proteggono diversi tipi di innovazione: nel caso del brevetto si tutelano prodotti e/o processi industriali che risolvono dei problemi tecnici, mentre le privative tutelano nuove specie o generi di piante. Per approfondire https://iprhelpdesk.eu/news/plant-variety-protection




