Risposta
I requisiti necessari per poter brevettare un'invenzione sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale. Sempre ai sensi dell'art 45 del Codice non sono però considerate invenzioni - tra le altre - "i programmi per elaboratore" nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto abbia ad oggetto il software in quanto tale (“ as such ”). Se invece il software presenti un carattere "tecnico" - ovvero risolva un problema tecnico che vada oltre la normale interazione programma-computer allora è brevettabile.
Per valutare il caso concreto e la sua eventuale brevettabilità le consigliamo di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione. Può reperire informazioni brevetti e social network sul seguente link




