Per la tutela delle app si ricorda che tutti i programmi sono tutelati dal copyright. La legge n. 633/1941 sul diritto d’autore tutela i software paragonandoli alle opere letterarie cioè alle creazioni intellettuali e quindi i diritti su un’app si acquisiscono al momento della sua creazione fino a 70 anni dopo la sua morte. Per poter sfruttare i diritti patrimoniali è opportuno depositare l’app presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (presso la SIAE). Solo i software in grado di risolvere in modo innovativo un problema tecnico sono anche brevettabili. E’ possibile proteggere un'app mediante un brevetto sia nazionale che internazionale solo se essa consiste in una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico e a patto che il servizio che fornisce produca un “effetto tecnico”, che vada oltre la “normale” interazione fisica tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito. In generale il software viene tutelato dalla normativa sul dirito d'autore. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari le consigliamo di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore. Questo vale per il diritto italian,o mentre il diritto statunitense prevede la brevettazione anche del software.
salve, ringrazio anticipatamente per la risposta alla mia domanda. Vorrei sapere se e come fare per brevettare una applicazione per smarthphone. grazie mille.
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Se si rivolge al un consulente in proprietà industriale iscritto all' Albo https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti il consulente sarà tenuto ad oseervare il codice etico che prevede anche un obbligo alla riservatezza. Questo vale in genere per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Negli altri casi lo strumento che si può utilizzare è un accordo di riservatezza.
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/