Nel nostro ordinamento la forma di un oggetto può essere tutelata attraverso il design e il marchio di forma. Il design (art. 15 del Codice della Proprietà industriale) tutela l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Il marchio di Forma può avere ad oggetto la forma del prodotto, parte della forma del prodotto o la sua confezione. Secondo l'art. 9 del Codice della Proprietà industriale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto. La differenza sostanziale tra il marchio di forma e il design riguarda l’oggetto di tutela (carattere individuale per il desing, distintività della forma per il marchio), la durata del diritto (fino a 25 per il design, idelmente illimitata per il marchio) e il pubblico di riferimento (utilizzatore "informato" per il design). Le due tutele sono comunque cumulabili. Le consiglio di svolgere un'accurata ricerca di anteriorità per verificare che la forma non sia già stata registrata come disegno o modello o come marchio.
Salve,vorrei sapere come procedere per la seguente idea..Ho ideato una nuova forma di armadietto che non dovrebbe esistere.Lo devo salvare come: disegno o modello, o come brevetto?Grazie
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- E possibile registrare una società, costituita nel 2022, come start up innovativa in quanto ha acquisito nel 2022 dal suo autore un software che opera on line, registrando il software alla SIAE? Oppure bisogna registrare il brevetto?Risposta
Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
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Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
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Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
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Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: