Risposta
la brevettazione di un softtware non dipende dalla destinazione dello stesso ma semplicemente dalla sussistenza dei requisiti di novità e di suficiente altezza inventiva rispetto all'arte nota internazionale. oltre al superamento della preclusione data dall'art. 45 del Codice dela Proprietà Industriale (http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf).di certo se l'invenzione dà luogo ad un effetto tecnico allora l'idea è brevettabile. S'intende che l'idea di software è brevettabile quando alla sua attuazione si ccompagna un risultato oggettivo che ha rilevanza se inquadrato in un processo che prevede la esecuzione di una procedura.




