La figura di Presidente del C.d.A. è incompatibile con quella di lavoratore subordinato. Fra le tante sentenze della Corte di Cassazione, che hanno sancito tale incompatibilità, è utile richiamare quella del 24 maggio 2000 n.6819 che ha affermato che la qualifica di amministratore unico (ovvero di Presidente del C.d.A.) di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione.
L’Inps, con la circolare del 8 agosto 1989 n. 179 ha affrontato, tra le altre, la suddetta fattispecie, trattando la figura del soggetto che riveste una carica amministrativa che rende evanescente la sua posizione di subordinazione rispetto agli altri. E’ il caso del presidente, dell’amministratore unico e del consigliere delegato. In tali casi, prosegue l’Inps, i suddetti soggetti esprimono da soli la volontà propria della Società, compreso anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In altri termini, in veste di lavoratori, essi verrebbero ad essere subordinati di sé stessi, fatto non giuridicamente possibile. Per essi pertanto, continua la circolare Inps, “in linea di massima, è da escludere ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente assoggettabilità agli obblighi assicurativi.”
L’esercizio di un’attività autonoma (con la relativa partita iva), invece, potrebbe essere in conflitto di interessi con l’attività di amministratore, meglio, di Presidente del C.d.A. Infatti, il medesimo soggetto che riveste contestualmente due posizioni giuridiche, a favore delle quali predilige l’interesse? (Con conseguente conflitto verso l’altra posizione giuridica).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può, invece, svolgere normalmente la sua attività come “socio lavoratore”. In tal caso, in presenza dei relativi requisiti, ai sensi della legge 23/12/1996 n.662, potrebbe essere iscritto all’Inps presso la gestione commercianti. In tal senso, l’Inps con la circolare n. 78 del 14/05/2013, ha ritenuto che sono “soci lavoratori, tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (…)”