Risposta
Premesso che, come noto, l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e succ.mod. e int., testualmente prevede, alla lettera e), che la Società startup innovativa non distribuisce, e non ha distribuito, utili, si deve ritenere che la Società a responsabilità limitata, di cui è socio il lettore, non sia più iscritta nella sezione
speciale del registro delle imprese.
Premesso ciò, si conferma che la normativa non prevede alcun assoggettamento previdenziale ai dividendi distribuiti ai soci, previa deliberazione assembleare dei soci, prevista dall’art. 2479 del Codice Civile.





