Il lettore non chiarisce l’attività svolta dalla Società startup di cui egli è socio e amministratore. Ai fini del riscontro al quesito, si presume che tale attività sia estranea a quella professionale di ingegneria (ancorché non esercitata dal lettore, pur essendo iscritto al rispettivo Ordine professionale).
Infatti, qualora ci fosse una connessione oggettiva tra l’attività di ingegnere e quella della Società startup, verosimilmente occorrerebbe applicare altre disposizioni previdenziali e fiscali.
Sulla base della sopra citata presunzione, qualora il lettore presti la propria attività per la Società quale socio lavoratore, e non esercitando in via prevalente altre attività, è possibile che l’Inps pretenda l’iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi dell’art. 1 comma 203 della legge 662 del 1996 che prevede i seguenti requisiti in capo ai soggetti che esercitano l’attività, ossia che essi:
a)siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Invece, per la fattispecie dell’amministratore, intesa quella di cui all’art. 2475 c.c., è prevista l’eventuale iscrizione all’Inps alla c.d. gestione separata, indipendentemente dal presupposto della prevalenza dell’attività esercitata, richiesto, invece, per l’attività svolta dal socio lavoratore. Tuttavia, sempre a differenza dei contributi dovuti alla gestione commercianti, è utile ricordare che il contributo inps alla gestione separata, è dovuto se la società, previa delibera assembleare, corrisponde un compenso per l’attività, appunto, di amministratore.
Pertanto, laddove l’attività di amministratore è ben distinta e genuina, e viene prestata senza alcun compenso, non dovrà essere corrisposto alcun contributo previdenziale. Qualora dovesse sorgere una commistione con tale attività e quella operativa del socio che esprime la tipica attività economica svolta dalla Società, l’Inps potrebbe pretendere i contributi previdenziali previsti per la gestione commercianti, in quanto potrebbe presumere che l’attività svolta (prevalente) sia quella di “socio lavoratore”.