Risposta
Nel nostro ordinamento le idee, i progetti e le iniziative allo stadio di un semplice progetto commerciale e non si concretizzino in una soluzione tecnica non sono tutelabili con il brevetto. Secondo il Codice della proprietà industriale italiano, infatti, il brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. In Italia, le idee ed i sistemi di vendita non sono proteggibili di per sé a meno che non si concretizzino in una soluzione tecnica o in un prodotto innovativo che abbia le caratteristiche della novità, innovatività e applicabilità industriale. L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che non possono essere brevettate « a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. Così anche la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (art. 52). Se si vuole si può depositare una descrizione dettagliata del progetto commerciale alla SIAE come opera inedita per affermare la paternità dell’idea. In questo caso la tutela è ben diversa da quella offerta dal brevetto, ma può comunque rappresentare un documento utile sia nel corso di eventuali trattative, sia come prova in giudizio per frenare l'eventuale imitazione (pedissequa). In aggiunta è possibile registrare come marchio il nome dell'iniziativa progettata.




