Un’invenzione per essere brevettata deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L’oggetto dell’invenzione può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. I tre requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono: la novità, l’originalità (attività inventiva) e l’industrialità. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti Per approfondimenti è possibile fissare un incontro con L’Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER al link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale
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Il metodo educativo non è tutelabile in sé. L'art. 45 del Codice della proprietà industriale dispone che non sono considerati invenzioni (e quindi non possono essere brevettati) "i metodi per attività intellettuali". E' possibile, a certe condizioni, tutelare il proprio metodo di insegnamento attraverso il diritto d'autore. Il diritto d’autore non protegge le idee ed i concetti, ma solo la loro espressione formale in un’opera. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, assumendo la forma di un’opera immediatamente percepibile ai sensi. Può invece essere oggetto di tutela il materiale didattico fornito. E’ sempre possibile registrare un marchio che non tutela l’invenzione ma viene usato per identificare i prodotti/servizi di una impresa e distinguerli da quelli della concorrenza. Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi Per approfondimenti è possibile fissare un incontro con L’Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER al link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale |
E' possibile depositare l'dea di un metodo educativo rivolto a minori di cui ho scritto il manuale teorico applicativo? Il metodo è già utilizzato su vari territori e con la collaborazione di diverse istituzioni! E' possibile depositare anche il logo ?
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Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 anche il software registrato.
- Buona sera sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Durante gli anni di lavoro in corsia ho potuto rilevare fasi di criticità e rischio di errore durante la preparazione delle flebo a cura degli infermieri . Vorrei proporre due idee a riguardo .Risposta
Le idee in quanto tali non possono essere tutelate. E' possibile in astratto brevettare anche in assenza di un prototipo funzionante. E' invece sempre necessario che l'idea si sia "concretizzata" in modo da poter soddisfare i requisti richiesti per la brevettazione (novità, attività inventiva, industrialità). In particolare la domanda di brevetto prevede la cd. descrizione dell'invenzione.
- Salve siamo un'associazione di promozione sociale e tra le nostre attività ci occupiamo anche di contrasto alla violenza di genere. Abbiamo sviluppato un progetto /protocollo (se così si puo' definire) innovativo. come potrei registrarlo?Risposta
Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell'opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Per dimostrare la paternità di un'opera e la data in cui è stata realizzata è possibile registrare presso la SIAE, così rafforzando la tutela già offerta dalla legge.https://www.siae.it/it/cosa-facciamo/altri-servizi/deposito-opere-inedite/
- Buongiorno. Siamo una srl costituita nell'ottobre del 2020. Avendo acquisito un brevetto (tecnologia per App e per televisione) siamo ancora in tempo (modificando opportunamente l'oggetto sociale) per chiedere l'iscrizione come Startup innovativa?Risposta
Buongiorno,
La vostra società, costituita nell'ottobre 2020, può ancora richiedere l'iscrizione come startup innovativa, poiché rientra nel limite dei 60 mesi (5 anni) dalla costituzione, come previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia è necessario prestare attenzione a tutti i requisiti per diventare startup innovativa: