Risposta
Un’invenzione per essere brevettata deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L’oggetto dell’invenzione può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. I tre requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono: la novità, l’originalità (attività inventiva) e l’industrialità. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti Per approfondimenti è possibile fissare un incontro con L’Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER al link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale
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Il metodo educativo non è tutelabile in sé. L'art. 45 del Codice della proprietà industriale dispone che non sono considerati invenzioni (e quindi non possono essere brevettati) "i metodi per attività intellettuali". E' possibile, a certe condizioni, tutelare il proprio metodo di insegnamento attraverso il diritto d'autore. Il diritto d’autore non protegge le idee ed i concetti, ma solo la loro espressione formale in un’opera. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, assumendo la forma di un’opera immediatamente percepibile ai sensi. Può invece essere oggetto di tutela il materiale didattico fornito. E’ sempre possibile registrare un marchio che non tutela l’invenzione ma viene usato per identificare i prodotti/servizi di una impresa e distinguerli da quelli della concorrenza. Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi Per approfondimenti è possibile fissare un incontro con L’Helpdesk Proprietà Intellettuale di ART-ER al link https://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale |




