Risposta
Per ottenere un brevetto è necessario che l’invenzione sia qualificabile come una soluzione innovativa a un problema tecnico che abbia i caratteri della novità, attività inventiva e industrialità. Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta e non è possibile comunque brevettare i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, così come i programmi per elaboratori (software) in quanto tali. Per quanto riguarda in particolare il requisito dell’attività inventiva “un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste (Rif. Art. 48 CPI). Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto” https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/requisiti-di-brevettabilita. Per valutare in concreto se sussistano i requisiti di brevettabilità si consiglia di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale iscritto al relativo albo https://www.ordine-brevetti.it/ |




