Risposta
Le “invenzioni” in astratto brevettabili possono essere: di prodotto, di procedimento, d’uso e derivate. In questa ultima categoria rientrano le invenzioni di perfezionamento (che consistono nel perfezionamento di un’invenzione precedente); di combinazione (che consistono nella combinazione nuova ed originale di insegnamenti noti, che portano ad un risultato non ovvio); di traslazione (che consistono nell’applicazione di soluzioni note in un determinato settore ad un diverso settore della tecnica). Tutte queste invenzioni possono costituire oggetto del brevetto per invenzione se sono nuove, implicano un’attività inventiva e possono avere un’applicazione industriale. L’art. 82 del Codice della proprietà industriale stabilisce inoltre che “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”. Per valutare in concreto la brevettabilità della propria invenzione si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all’Albo dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale https://www.ordine-brevetti.it/ |




