Risposta
Le regole per le invenzioni realizzate dal dipendente sono contenute nell’art. art. 64 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). Quando un dipendente, al di fuori dell’orario di lavoro e dal luogo di lavoro, realizzi un’invenzione che riguardi, tuttavia, il campo di attività del datore di lavoro si parla di invenzioni occasionali. In questo caso il lavoratore è titolare dei diritti patrimoniali e di brevetto , tuttavia al datore di lavoro viene riconosciuto il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’invenzione, oppure la facoltà di acquistare il brevetto – qualora esista – pagando una cifra che tiene conto del contributo del datore di lavoro nei confronti dell’inventore.




