Risposta
L'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm), comma 2, lettera b) sancisce la non brevettabilità, di per sè, di "piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;". D'altra parte, l'esame del caso potrà aiutare a comprendere quali margini di tutelabilità siano disponibili nei limiti della norma. In casi analoghi, altri hanno fatto leva sull'origine del metodo, tutelando il marchio impiegato per distinguere il metodo o la denominazione della società che fornisce la metodologia nella classe della formazione.




