Risposta
La tutela che il nostro ordinamento prevede è quella relativa al diritto d'autore che si attua depositando presso la SIAE la propria opera. In Italia il diritto d’autore è riconosciuto per la creazione di un’opera dell’ingegno che sia caratterizzata da creatività. Le regole sono contenute nella legge 22/04/1941 n. 633 (cosiddetta "legge sul diritto d’autore" che protegge “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (articolo 1) e dal codice civile dagli articoli 2575 – 2583. il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, ma la sua espressione creativa vale a dire la sua traduzione in una forma di carattere creativo (nel suo esempio anche i video). Per potersi iscrivere alla SIAE un brano musicale, letterario o di altro genere, è necessario essere autori ed editori in prima persona dell'opera, che deve essere assolutamente inedita e personale. La registrazione dell'opera alla SIAE è utile sia nel corso di eventuali trattative, sia come prova in giudizio per frenare terzi che vogliamo appropriarsi della nostra idea. Per informazioni sulle modalità di registrazione può consultare il seguente link. E' anche possibile registrare come marchio il nome dell'opera.




