Risposta
Un'idea in quanto tale nel nostro ordinamento non è tutelata, altro discorso vale se l'idea o il progetto siano stati anche sviluppati, organizzati, strutturati: solo allora sono potenzialmente proteggibili. Se si tratta di un'invenzione, i requisiti necessari per brevettare sono indicati nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale, per il quale possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni che: sono nuove (il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve essere stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico), implicano un'attività inventiva (per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica) e possono avere un'applicazione industriale. Attenzione però perchè non sono però considerate invenzioni - tra le altre - "i programmi per elaboratore" nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto abbia ad oggetto il software in quanto tale (“ as such ”). Se invece il software presenti un carattere "tecnico" - ovvero risolva un problema tecnico che vada oltre la normale interazione programma-computer allora potrebbe essere brevettabile. Per valutare il caso concreto e la sua eventuale brevettabilità le consigliamo di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale, possibilmente esperto nel settore/ambito in cui si colloca la sua invenzione. In Italia la tutela che viene generalmente accordata dall'ordinamento al software è quella relativa al diritto d'autore. E' possibile registrare presso un registro apposito tenuto dalla SIAE dove possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ ingegno.Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della SIAE . Prima della registrazione è consigliabile tutelarsi facendo firmare ai terzi che siano fornitori, sviluppatori o potenziali partner un accordo di riservatezza allo scopo di attribuire a queste informazioni una tutela. L’accordo dovrà specificare: chi è il titolare delle informazioni; quale è lo scopo per cui si trasmettono le informazioni; la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e l’impegno alla non divulgazione; gli obblighi di chi riceve; la validità temporale dell’impegno; i soggetti tenuti all’impegno. Per un modello di Accordo di riservatezza le segnalo quello messo a punto da Aster e disponibile al link




