Verosimilmente il contratto di lavoro in essere tra il lettore e l’ente pubblico è un contratto di post doc, meglio identificato come “assegno di ricerca”. Tale contratto è una fattispecie tipica del sistema universitario (e non delle società di capitali quale è la startup innovativa).
La legge che regolamenta tale fattispecie è la n. 240 del 30/12/2010, e spetta alle Università disciplinare le modalità di conferimento di tali contratti con apposito regolamento. Tale regolamento disciplina le compatibilità e le incompatibilità con le diverse fattispecie lavorative. In linea di principio l’assegno di ricerca è incompatibile con ogni altro impegno di lavoro, tuttavia ciò non è impossibile. Per far sì che le due casistiche possano coesistere, occorre che l’attività svolta dalla società startup sia compatibile con l’attività di ricerca e che tra le due non ci sia conflitto di interessi. In ogni caso, occorre l’autorizzazione PREVENTIVA della struttura amministrativa presso la quale è in corso l’assegno di ricerca.
Risolto il problema dell’eventuale incompatibilità, il tipo di rapporto lavorativo che può essere attivato tra il socio e la società startup innovativa (tralasciando la fattispecie del socio lavoratore) risulta:
-lavoro subordinato. In tal caso deve essere genuinamente soddisfatto il requisito dell’assoggettamento del lavoratore ai poteri dell’organo amministrativo;
-collaborazione coordinata e continuativa. Tale rapporto, regolato dal d.lgs. 81/2015 e dall’art. 409 cpc (n. 3), per non essere, di fatto, ricondotto al rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 2, comma 2 del citato d.lgs. 81/2015. Per esempio le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti in Albi professionali.