In linea di principio, nulla osta alla coesistenza delle fattispecie, tuttavia queste non devono essere in concorrenza tra di loro. Più specificatamente:
Per quanto riguarda il lavoro subordinato vige, tra gli altri, il c.d. obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 del codice civile che prevede che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”
Per quanto riguarda la figura dell’amministratore, la norma principale di riferimento è l’art. 2390 c.c. che dispone, appunto, il divieto di concorrenza, salvo l’autorizzazione dell’assemblea dei soci.
Per quanto riguarda la fattispecie del mero socio di una società di capitali (quale la Srl) generalmente questa può convivere con quella di lavoro subordinato presso un’altra azienda.
Tuttavia resta fermo il disposto del comma 3 dell’art. 2598 c.c. che prevede che chiunque si valga direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, compie un atto di concorrenza sleale.