Buongiorno,
al regime di Startup Innovativa possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato, e che possiedono sette precisi requisiti:
- sono costituite da meno di 5 anni (sempre non prima del 18/12/2012);
- hanno sede principale in Italia (o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia);
- non distribuiscono o non hanno distribuito utili;
- hanno un valore annuo della produzione inferiore ai 5 milioni di euro;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiedono almeno uno dei tre seguenti requisiti:
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale).
Per rispondere efficacemente alla sua domanda quindi, può fondare una startup innovativa unipersonale ma deve “rispondere positivamente” a tutti e sette i requisiti, compreso l’ultimo, riguardante l’alternativa tra ricerca & sviluppo, forza lavoro e dottorandi/laurea magistrale, brevetti.
Nel suo caso particolare il settimo requisito è soddisfatto da due condizioni:
- il fatto che lei Mario, socio unipersonale, sia in possesso della laurea magistrale (requisito dei 2/3 soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale);
- il fatto che lei si impegni a lavorare all’interno della startup. Su quest’ultima condizione è necessario fare delle specifiche, partendo dalla Risoluzione 87/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/10/2014, che esamina ogni fattispecie possibile:
- qualsiasi lavoratore che percepisce un reddito di lavoro dipendente o a questo assimilato può essere considerato forza lavoro nel calcolo suddetto;
- gli amministratori possono essere considerati forza lavoro solo se sono anche soci-lavoratori o hanno un impiego operativo retribuito;
- anche gli stagisti possono essere considerati forza lavoro, ma solo se retribuiti;
- consulenti esterni titolari di partita iva non possono essere annoverati tra la forza lavoro.
Si segnale infine che è piuttosto infrequente che una startup venga costituita in forma unipersonale, e rimasta tale, ottenga ottimi risultati, in quanto il team rimane uno dei driver fondamentali per il successo di una startup innovativa.