La legge di Bilancio 2019 prevede l’ampliamento del regime forfetario ai contribuenti che rispettano il limite di ricavi o compensi conseguiti, fissato a € 65.000.
La sua applicazione richiede la sussistenza di specifici requisiti in capo al contribuente che intende aderire/permanere al regime in esame. In particolare sono richiesti specifici requisiti:
- di natura dimensionale: con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente
- di natura oggettiva e soggettiva: con riferimento alla situazione in cui si trova il contribuente.
Al nuovo regime sostitutivo sono quindi interessate:
- le persone fisiche;
- gli esercenti attività di impresa;
- gli esercenti attività di lavoro autonomo.
Conseguentemente, con il nuovo regime forfettario per gli autonomi, è possibile aprire una partiva IVA e avere per le attività nuove, “di startup”, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% (in luogo del 15%), per i primi 5 anni.
Resta fermo che per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:
a) il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti l’ingresso nel regime agevolato, attività artistica, professionale o d’impresa in via diretta oppure in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione; c) se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno precedente non deve superare i limiti di ricavi previsti per il regime forfetario.
Tuttavia non esistono limiti di età in relazione a limiti e requisiti (limiti che erano presenti nel vecchio regime dei Minimi).