La presentazione di una domanda di brevetto si può fare anche senza aver precedentemente verificato la novità di un concetto inventivo e la sussistenza della rispettiva attività inventiva (artt. 45-48 del Codice della Proprietà Industriale) http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm.
D'altra parte, converrebbe far seguire la decisione di depositare una nuova domanda di brevetto su di un concetto inventivo derivato ad una valutazione oggettiva della "distanza" tra l'oggetto della domanda (l'idea modificata) da quella sintetizzata nell'oggetto da cui l'ispirazione è stata tratta. E questo anche per evitare di incappare nell'eventuale diritto di esclusiva entro cui rientra (se del caso) l'oggetto stesso. la brevettazione di un oggetto non è mai in assoluto sufficiente a giustificarne la libera vendita, ma è solo collegata alla nascita di un diritto di esclusiva alla commercializzazione.