La scelta del professionista è cruciale, ma il passa parola aiuta sempre. Generalmente un sito può essere tutelabile attraverso un modello multiplo (schermate). Diverso è il discorso della tutela del software che sta alla base dello stesso o, più facilmente, della procedura che consente di attuare. In alcuni casi si può anche pensare alla brevettazione di tale procedura, a patto che si anuova e presenti sufficiente altezza inventiva secondo il Codice della Proprietà Industriale (artt. 46 e 48).
Ho avuto una idea per la creazione di un sito, vorrei affidarmi ad un professionista ma come posso accertarmi che il sito sarà registrato a mio nome e che non ci siano "furti" di parti dell'idea? Indagando i database non c'è qualcosa di simile esistente..
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- Buongiornoho un brevetto di utilità registrato in italia.Ma è passato piu 1 anno da quando l'ho depositato. posso cmq registrarlo in altri paesi europei?GrazieCarloRisposta
Entro 12 mesi dal deposito si può estendere la protezione del brevetto all'estero (brevetto europeo, internazionale, deposito effettuato nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione è quella della richiesta della prima registrazione.
Dopo tale termine l'estensione all'estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità.
Per costi e modalità dell'estensione si rinvia a:
- Buongiorno, ho un'idea per un'apparecchiatura e un un software che non sono in grado di realizzare. Il software potrebbe essere sviluppato in tanti modi diversi. Come tutelare la mia idea? GrazieRisposta
Un'idea in quanto tale non può essere protetta. E' possibile tutelarsi (ma solo parzialmente ) utilizzando un Accordo di riservatezza che impedisca al terzo di divulgare le informazioni ricevute e di utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite.
- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.